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Niente fattura per il rimborso spettante all’università

/ REDAZIONE

Venerdì, 26 agosto 2022

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Nella risposta a interpello n. 436 pubblicata ieri, 25 agosto 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento IVA da applicare al rimborso di un credito vantato da un’università nei confronti di una società fornitrice di servizi.

Il caso in esame riguarda un’università che ha affidato a una società la gestione di un servizio complesso, il quale ricomprende anche la fornitura di energia elettrica e acqua. A seguito di ritardi nella voltura dei contratti, l’università ha dovuto sostenere direttamente i costi relativi alla fornitura dei predetti servizi resi dai fornitori uscenti. Tuttavia, la società ha fatturato i canoni, con il meccanismo dello split payment, dalla data di decorrenza del contratto di concessione, a prescindere dall’erogazione effettiva dei servizi.

Pertanto, l’università ha domandato chiarimenti circa il trattamento IVA da applicare al rimborso della somma a credito vantata nei confronti della società.
A tale proposito, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’università:
- non è tenuta a emettere alcuna fattura né nota di addebito, poiché la stessa non effettua alcuna operazione rilevante ai fini IVA nei confronti della società;
- può chiedere alla società di variare in diminuzione le fatture emesse al più tardi entro un anno dall’errore commesso, ovvero dalla data di emissione dei documenti da rettificare (art. 26 comma 3 del DPR 633/72).

Tenuto conto che si tratta di acquisti promiscui (seppure in prevalenza operati nell’ambito della sfera istituzionale), l’università può recuperare l’IVA rettificata “adottando lo stesso criterio di ripartizione proporzionale con cui è stata operata la detrazione dell’IVA relativa all’attività commerciale con riferimento all’originario importo fatturato”.

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