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NOTIZIE IN BREVE

Nota di variazione da «payback» farmaceutico non generalizzata

/ REDAZIONE

Martedì, 30 agosto 2022

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La risposta a interpello n. 440 dell’Agenzia delle Entrate, pubblicata ieri, ha affermato che non è possibile estendere, in via generalizzata, le disposizioni che consentivano il diritto alla detrazione IVA per i riversamenti all’AIFA a titolo di “payback” farmaceutico, effettuati alla data di entrata in vigore della L. 205/2017, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dell’IVA relativa all’anno 2018.

Per valutare la spettanza del diritto alla detrazione, in casi diversi da quello disciplinato dall’art. 1 comma 398 della L. 205/2017, devono essere osservate le ordinarie disposizioni in tema di variazione e di detrazione dell’IVA.
Il c.d. “payback” rappresenta una forma di revisione ex lege (attuata tramite un’apposita determinazione dell’AIFA) del prezzo dei farmaci ceduti, che può essere ricondotta all’art. 26 comma 2 del DPR 633/72, il quale disciplina le note di variazione in diminuzione.
La nota di variazione in diminuzione deve essere emessa entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA dell’anno in cui si sono verificati i relativi presupposti.

Invece, il diritto alla detrazione dell’imposta, come già indicato dalla prassi amministrativa (risposta a interpello n. 192/2020 e circ. n. 20/2021), può essere esercitato al più tardi nella dichiarazione IVA riferita all’anno di emissione del documento.

Alla luce di questi principi, nella risposta a interpello n. 440/2022, è esclusa la variazione in diminuzione IVA connessa a riversamenti che si riferiscono a determinazioni AIFA anteriori al 1° gennaio 2022 (secondo la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). Se, invece, interviene una sentenza che dichiara illegittimo parte del contenuto della determinazione AIFA (con conseguente rideterminazione dell’imponibile delle operazioni originarie), il termine per emettere la nota di variazione decorre da tale momento.

Da ultimo, viene evidenziato che, nel caso di riversamenti riferiti a delibere antecedenti al 1° gennaio 2022, non è recluso il ricorso alla restituzione dell’IVA ai sensi dell’art. 30-ter del DPR 633/72. In tal caso la domanda deve essere presentata entro il termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione (in specie, la data della delibera dell’AIFA o la data delle sentenze con cui i giudici hanno rideterminato gli importi da versare).

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