Costi delle auto di cortesia con deducibilità circoscritta
L’utilizzo non esclusivo sembra limitare al 20% la deducibilità dei costi e al 40% la detraibilità dell’IVA
Un tema dibattuto attiene alla deducibilità dei costi e alla detraibilità dell’IVA per le c.d. “auto di cortesia” messe a disposizione della clientela dalle carrozzerie durante gli interventi di riparazione.
Ai sensi dell’art. 164 comma 1 lett. a) n. 1) del TUIR, sono integralmente deducibili le spese e gli altri componenti negativi relativi ai veicoli “destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa”.
Secondo il Fisco (cfr. C.M. n. 48/98, § 2.1.2.1 e circ. Agenzia delle Entrate n. 1/2007, § 17.2.b), si considerano utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa i veicoli senza i quali l’attività stessa non può essere esercitata, quali:
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