Reti vendita escluse dall’estensione a 50 anni dell’ammortamento
Con risposta a interpello n. 447 di ieri, 9 settembre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’estensione a 50 anni del periodo di ammortamento del maggior valore imputato alle attività immateriali per effetto del riallineamento.
Ai sensi dell’art. 110 commi 8-ter e 8-quater del DL 104/2020:
- la deduzione dei maggiori valori imputati alle attività immateriali ammortizzabili, ai sensi dell’art. 103 del TUIR, per diciottesimi, è effettuata in misura non superiore ad un cinquantesimo;
- è possibile mantenere l’ammortamento per diciottesimi dietro il versamento dell’imposta sostitutiva di cui all’art. 176 comma 2-ter del TUIR (a scaglioni dal 12% al 16%), al netto dell’imposta sostitutiva del 3% pagata per la rivalutazione o per il riallineamento.
In base alla ris. Agenzia delle Entrate n. 46/2022 rientrano nell’ambito applicativo delle richiamate previsioni i marchi e l’avviamento, nonché le attività immateriali “a vita utile indefinita” di cui all’art. 10 del DM 8 giugno 2011, la cui deduzione è ammessa, a prescindere dall’imputazione a conto economico, alle stesse condizioni e con gli stessi limiti annuali previsti per i marchi d’impresa e dell’avviamento. Non vi rientrano, invece, le attività immateriali, diverse dalle precedenti, le cui quote di ammortamento, ai sensi dell’art. 103 comma 1, prima parte, del TUIR, sono in linea generale deducibili in misura non superiore al 50%.
Ciò premesso, l’Agenzia ha accolto la linea interpretativa del contribuente per cui le attività immateriali oggetto dell’interpello, riferibili alla valorizzazione economica di reti contrattuali (rapporti contrattuali in essere con i punti vendita) e reti fisiche (rete di punti vendita sul territorio) facenti parte di rami d’azienda conferiti, in quanto assimilabili a informazioni relative ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, sono qualificate come attività immateriali “a vita utile definita”, per le quali l’art. 103 comma 1 del TUIR dispone la deducibilità in misura non superiore al 50%.
Ne consegue che le stesse sono escluse dall’estensione a 50 anni del periodo di ammortamento.
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