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Ecotomografi a ultrasuoni con aliquota IVA del 5%

/ REDAZIONE

Sabato, 10 settembre 2022

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La risposta a interpello n. 446 dell’Agenzia delle Entrate di ieri si è espressa in merito alla disciplina IVA agevolata per i beni anti-COVID, introdotta dall’art. 124 del DL 34/2020, e, in particolare, per gli ecotomografi ad ultrasuoni.

Con riferimento a tale strumento, l’Agenzia delle Dogane e Monopoli, ha individuato la classificazione, secondo la nomenclatura combinata applicabile, nell’ambito del Capitolo 90 della Tariffa doganale, alla voce doganale 9018 “Strumenti ed apparecchi per la medicina, la chirurgia, l’odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici” sottovoce 9018 12 00 - Apparecchi di diagnosi a scansione ultrasonica.

A sostegno di questa classificazione e dei chiarimenti già forniti in materia, la risposta a interpello n. 446/2022 di ieri ha riconosciuto l’applicabilità dell’agevolazione IVA prevista dall’art. 124 del DL 34/2020, vale a dire il regime di aliquota zero (esenzione con diritto alla detrazione “a monte”) sino al 31 dicembre 2020 e, attualmente, l’aliquota del 5%.
Viene, da ultimo ribadito, che, ai fini dell’agevolazione, un ulteriore requisito è rappresentato dal fatto che le cessioni dei beni in commento rispettino la finalità sanitaria richiesta dalla disposizione (sul punto, circ. Agenzia delle Entrate n. 26/2020).

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