Esenzione IVA per gli esami diagnostici effettuati per un’altra struttura sanitaria
Possono essere considerati esenti da IVA ai sensi dell’art. 10 comma 1 n. 18 del DPR 633/72, i servizi di diagnostica medica effettuati da una società specializzata, indipendentemente dalla circostanza che gli esami siano effettuati dalla stessa presso il proprio laboratorio o presso la struttura sanitaria del committente. Questa, in estrema sintesi, una delle conclusioni cui è giunta l’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 452, pubblicata ieri, 9 settembre 2022.
L’Amministrazione finanziaria ricorda preliminarmente che il regime di esenzione è riconosciuto a condizione che le prestazioni mediche siano esclusivamente dirette alla tutela, al mantenimento e al ristabilimento della persona e che siano fornite da soggetti “in possesso delle qualifiche professionali richieste dalla legge”. In relazione alle prestazioni mediche, inoltre, viene evidenziato come esse debbano avere “uno scopo terapeutico”.
Soffermandosi, poi, sulla nozione di operazioni ad esse “strettamente connesse”, l’Agenzia sottolinea, ad esempio, come detta connessione sussista fra “la prestazione di prelievo e la trasmissione dello stesso a un laboratorio specializzato” e le analisi da quest’ultimo effettuate (causa C-76/99). O ancora, sempre a titolo esemplificativo, possono considerarsi esenti “le prestazioni rese da laboratori radiologici e da laboratori di analisi mediche e di ricerche cliniche (…), indipendentemente dal fatto che siano diretti da medici, chimici o biologi”. Tali servizi, infatti, in quanto resi “a scopo di accertamento diagnostico, hanno diretto rapporto con l’esercizio delle professioni sanitarie” (C.M. n. 25/79).
Ciò premesso, gli esami clinici effettuati dall’istante (Alfa) a favore della struttura sanitaria sono esenti da IVA anche se eseguiti presso la propria sede, posto che il primo trasmette i referti alla seconda che, a sua volta, li consegna al paziente. Si realizza, in tal senso, un’unica prestazione, diretta alla diagnosi e cura della persona.
L’esenzione spetta anche nel caso in cui gli esami siano effettuati da Alfa, sotto la direzione sanitaria di un professionista da questa incaricato, presso il laboratorio della committente; la prestazione risulterebbe, infatti, “funzionalmente connessa” a quella medico-sanitaria resa dalla struttura.
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