IVA agevolata per gli interventi nell’ambito di un progetto di bonifica
Nella risposta a interpello n. 445 pubblicata ieri, 9 settembre 2022, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito alla possibilità di applicare l’aliquota IVA nella misura del 10% con riferimento alla realizzazione di attività prodromiche e/o necessarie alla bonifica di aree inquinate.
Ai sensi del n. 127-quinquies) della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72, l’aliquota IVA del 10% si applica alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell’art. 4 della L. 847/64; il successivo n. 127-septies) della stessa Tabella estende l’agevolazione alle prestazioni di servizio dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di tali opere.
Posto che la predetta elencazione comprende tra le opere di urbanizzazione secondaria “le attrezzature sanitarie” e, segnatamente, “le opere, le costruzioni e gli impianti destinati (…) alla bonifica di aree inquinate” (art. 266 comma 1 del DLgs. 152/2006), l’Agenzia ha ricordato che “L’ambito e le tipologie di interventi che occorre mettere in atto sono fissati nel singolo progetto” regolarmente approvato (cfr. ris. 12 settembre 2007 n. 247; risposta a interpello 10 giugno 2021 n. 399).
Nel caso specifico, pertanto, l’applicabilità dell’aliquota agevolata per gli interventi di “messa in sicurezza, caratterizzazione e bonifica delle aree” è stata condizionata al fatto che gli stessi siano inseriti nel “progetto di bonifica approvato dalle competenti autorità amministrative”.
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