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Aliquota IVA del 4% per i «gas dispositivi medici» assimilabili ai gas per uso terapeutico

/ REDAZIONE

Mercoledì, 28 settembre 2022

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Nella risposta a interpello n. 474 pubblicata ieri, 27 settembre 2022, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in ordine al trattamento IVA applicabile alle cessioni di “gas dispositivi medici”.

Nel caso in esame, la società istante opera nell’ambito della produzione e distribuzione di “gas medicinali” e “gas dispositivi medici”, i quali vengono ceduti esclusivamente a favore di cliniche, enti ospedalieri e, più in generale, professionisti del settore sanitario.

Richiamando la ris. 22 giugno 2010 n. 55, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che i “gas medicinali” compresi nella categoria dei medicinali ai sensi del DLgs. 219/2006 sono da considerarsi “gas per uso terapeutico” soggetti a IVA con aliquota del 4%, ai sensi del n. 32) della Tabella A Parte II allegata al DPR 633/72. Tuttavia, l’assimilazione, per natura e finalità d’uso, dei “gas dispositivi medici” ai “gas medicinali” (cioè gas per uso terapeutico) esige la puntuale verifica degli elementi fattuali e di carattere tecnico che, in quanto tale, si considera preclusa all’Amministrazione finanziaria.

Per tale ragione, la stessa Agenzia ha ritenuto applicabile l’aliquota IVA ridotta ai “gas dispositivi medici” a condizione che, sulla base dei suddetti accertamenti tecnici, gli stessi risultino riconducibili tra i “gas per uso terapeutico”.

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