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Chiusura del giudizio di ottemperanza con impugnazione limitata

/ REDAZIONE

Mercoledì, 28 settembre 2022

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La Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 28059 depositata ieri, ha sancito che l’ordinanza, emessa ai sensi dell’art. 70 comma 8 del DLgs. 546/92, di chiusura del giudizio di ottemperanza può essere impugnata mediante ricorso in Cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. solo se ha un contenuto decisorio.

Non, di conseguenza, quando ribadisce concetti già espressi con la sentenza che ha accolto il ricorso per ottemperanza ed ha nominato il commissario ad acta.
Ogni doglianza va infatti fatta valere impugnando la sentenza.

L’ordinanza di chiusura può essere impugnata anche quando abbia un contenuto abnorme, dunque quando abbia inciso sui contenuti della precedente sentenza.

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