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Dall’INPS chiarimenti sulle modifiche in materia di assegno unico

/ REDAZIONE

Mercoledì, 28 settembre 2022

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Con il messaggio n. 3518 pubblicato ieri, l’INPS illustra le modifiche introdotte dal decreto “Semplificazioni fiscali” alla disciplina dell’assegno unico e universale, contenuta all’interno del DLgs. 230/2021.

Si ricorda che l’art. 38 del DL 73/2022 ha esteso l’assegno unico e universale – in caso di nuclei familiari orfanili – agli orfani maggiorenni a condizione che siano già titolari di pensione ai superstiti e riconosciuti con disabilità grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L. 104/92.
Il DL 73/2022 è poi intervenuto su alcuni criteri utilizzati per la determinazione dell’importo dell’assegno unico e universale: modificando i commi 1 e 4 dell’art. 4 del DLgs. 230/2021, ha infatti previsto, per il solo anno 2022, un aumento dell’importo base in caso di figli affetti da disabilità (si veda “Assegno unico con platea dei beneficiari più ampia” del 29 agosto).

Dopo aver esaminato le modifiche, l’INPS sottolinea che tali disposizioni hanno effetto con riferimento alle mensilità spettanti da marzo 2022 incluse le mensilità di gennaio e febbraio 2023. Per le domande presentate entro il 30 giugno 2022, l’Istituto provvederà quindi ai dovuti conguagli delle rate di assegno unico spettanti ed eventualmente già erogate a decorrere dal mese di marzo 2022.
Per le domande presentate dal 1° luglio 2022 gli importi in pagamento sono già aggiornati alla modifica introdotta dal DL 73/2022.

L’INPS ribadisce poi che a partire dal 1° marzo 2023 torneranno ad applicarsi, per i figli maggiorenni affetti da disabilità, gli importi, suddivisi per fascia di età, previsti dai commi 5 e 6 dell’art. 4 del DLgs. 230/2021.

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