Procedura emergenziale semplificata per i periodi di lavoro agile in scadenza fino al 31 dicembre
Con un comunicato pubblicato ieri sul proprio sito, il Ministero del Lavoro ha fornito le prime indicazioni a seguito della proroga al 31 dicembre 2022, ad opera dell’art. 25-bis del DL 115/2022 convertito, della possibilità di ricorrere allo smart working anche senza la stipula degli accordi individuali richiesti dalla disciplina ordinaria (L. 81/2017).
La norma in esame, rinviando all’art. 10 comma 2-bis del DL 24/2022, proroga fino a fine anno l’efficacia dell’art. 90 commi 3 e 4 del DL 34/2020, che nella fase emergenziale ha consentito di ricorrere allo smart working senza la stipula degli accordi individuali e di trasmettere in modo semplificato al Ministero del Lavoro i soli nominativi dei lavoratori operanti in modalità agile e la data di cessazione dello stesso; l’efficacia di tali disposizioni era venuta meno lo scorso 31 agosto.
In proposito, il Ministero chiarisce che con la procedura emergenziale semplificata potranno essere inviate esclusivamente le comunicazioni di smart working aventi per oggetto periodi di lavoro agile che terminano il 31 dicembre 2022.
Qualora si estendano temporalmente oltre il 31 dicembre e laddove siano stati sottoscritti accordi individuali, i datori di lavoro utilizzeranno la procedura di comunicazione ordinaria, introdotta dall’art. 41-bis del DL 73/2022 – e in seguito attuata dal DM 149/2022 – a partire dal 1° settembre scorso. In questo modo, il Ministero chiarisce i dubbi sorti circa la coesistenza delle due procedure di comunicazione del lavoro agile (si veda “Diritto allo smart working per i lavoratori fragili prorogato fino a fine anno” del 23 settembre 2022).
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