Per il momento di effettuazione dell’investimento non rileva il nomen iuris del contratto
Con la risposta a interpello n. 473 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha analizzato alcuni contratti denominati “di appalto” al fine di individuare il momento di effettuazione dell’investimento, rilevante ai fini dell’iper-ammortamento e del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali.
Nel caso di specie, al di là del nomen iuris utilizzato dalle parti, dalla lettura dei contratti emerge che, ancorché gli impegni contrattualmente assunti dal fornitore non si esauriscano nella consegna del macchinario (essendo prevista una serie di ulteriori adempimenti riguardanti, in particolare, tra gli altri, l’installazione, il collaudo e l’avvio del macchinario) e benché come “atto conclusivo” della procedura di acquisto sia prevista la sottoscrizione di un verbale di accettazione definitiva, alla luce delle clausole contrattuali specificamente pattuite, questi ulteriori adempimenti costituiscono soltanto delle prestazioni “accessorie” alla prestazione principale, che è quella della fornitura dei macchinari.
In altri termini, sulla base delle pattuizioni analizzate, tali ulteriori attività non assumono, ai fini di cui trattasi, un rilievo essenziale ai fini del completo adempimento degli obblighi contrattuali.
In tale quadro contrattuale, ad avviso dell’Agenzia delle Entrate non è quindi configurabile l’ipotesi di corrispettivi liquidati in base allo stato di avanzamento lavori.
Pertanto, ai fini dell’individuazione del momento di effettuazione dell’investimento, determinante per “incardinare” il bene nella corretta disciplina agevolativa, nella fattispecie in esame risulta decisiva la consegna del bene mobile ai sensi dell’art. 109 comma 2 del TUIR.
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