Imposizione sostitutiva anche per le pensioni erogate dall’Ufficio Europeo dei Brevetti
Con risposta a interpello n. 471 di ieri, 27 settembre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha ammesso al regime di imposizione sostitutiva di cui all’art. 24-ter del TUIR una persona che intende trasferire la propria residenza nel Mezzogiorno d’Italia e percepisce una pensione erogata dall’Ufficio Europeo dei brevetti, con sede a Monaco di Baviera, oltre ad una pensione INPS.
Si ricorda che l’accesso al regime è subordinato alla titolarità da parte delle persone fisiche “dei redditi da pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), erogati da soggetti esteri”.
In base al citato art. 49 comma 2 lett. a) del TUIR, “costituiscono redditi di lavoro dipendente le pensioni di ogni genere e gli assegni ad essi equiparati”.
Pertanto, possono beneficiare dell’agevolazione i soggetti destinatari di trattamenti pensionistici di ogni genere e di assegni ad essi equiparati erogati esclusivamente da soggetti esteri.
Ad avviso dell’Agenzia rientra nella locuzione di “soggetto estero” anche l’organizzazione intergovernativa Ufficio Europeo dei brevetti (istituita il 7 ottobre 1977 sulla base della convenzione dei brevetti firmata a Monaco il 5 ottobre 1973 e ratificata in Italia dalla L. 26 maggio 1978, n. 260) con la conseguenza che, in relazione alle somme da essa erogate, è possibile fruire dell’imposizione sostitutiva.
Restano, invece, escluse dal regime agevolato e vengono tassate in base alle ordinarie disposizioni le pensioni INPS.
Come già chiarito dalle precedenti risposte a interpello dell’Agenzia delle Entrate 27 agosto 2020 n. 280 e 24 novembre 2020 n. 559, viene altresì confermato che non risulta ostativa all’esercizio dell’opzione la circostanza per cui la persona sia titolare di redditi da pensione erogati dall’INPS, oltre che di redditi da pensione provenienti dall’estero.
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