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Esenti IVA le prestazioni indispensabili per la raccolta delle giocate

/ REDAZIONE

Mercoledì, 28 settembre 2022

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Con le risposte a interpello nn. 477 e 480 di ieri, l’Agenzia si è pronunciata circa l’applicazione del regime di esenzione IVA previsto dall’art. 10 comma 1 n. 6), 7) e 9) del DPR 633/72 per alcuni servizi forniti da terzi a un concessionario abilitato all’esercizio e alla raccolta di giochi e scommesse.

In un caso, i fornitori offrono al concessionario, tramite piattaforme, una serie di dati che consentono a quest’ultimo di definire sulla propria piattaforma gli eventi su cui scommettere, le tipologie di scommesse, le quote da offrire e la refertazione degli esiti.

Nell’altro, il concessionario affida a soggetti terzi, procacciatori, l’individuazione di punti vendita per la commercializzazione dei giochi, impegnandosi a versare a questi ultimi:
- un importo (c.d. “corrispettivo rinnovi”) in caso di sottoscrizione di nuovi contratti da parte di una sottorete di negozi;
- un ulteriore importo (c.d. “corrispettivo performance”) legato al raggiungimento di un “profitto target” annuale da parte delle sottoreti.

In entrambi i casi, osserva l’Agenzia, l’esenzione IVA si applicherà a patto che le prestazioni rese dai fornitori o dai procacciatori siano “necessarie e indispensabili” alla raccolta dei giochi, valutazione che presuppone un riscontro fattuale da parte dell’istante.

Si precisa, peraltro, che il “corrispettivo rinnovi” e il “corrispettivo performance” sopra citati sono soggetti a ritenuta alla fonte ex art. 25-bis del DPR 600/73.

Infine, ancora sotto il profilo IVA, viene affermato che gli importi previsti a carico dei procacciatori a titolo di penale (in caso di recesso dei punti vendita dal contratto di commercializzazione) o di indennità (per il verificarsi di una causa di risoluzione anticipata del contratto) hanno natura risarcitoria, non essendo connesse alle prestazioni rese dai procacciatori, e sono perciò escluse da IVA per mancanza del presupposto oggettivo dell’imposta.

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