CIGO senza dimostrazione degli effetti dell’alluvione nelle Province di Ancona e Pesaro
Con il messaggio n. 3498 pubblicato ieri, l’INPS ha specificato che, visto l’eccezionale evento meteorologico del 15 e 16 settembre 2022 in alcune zone della Regione Marche, i datori di lavoro colpiti dall’alluvione interessati alla CIG possono presentare la domanda di accesso alla prestazione di integrazione salariale ordinaria utilizzando, per la sospensione dell’attività lavorativa in tali giorni, la causale “Incendi - crolli – alluvioni”.
Tale causale è disciplinata dall’art. 8 del DM 15 aprile 2016 n. 95442 e rientra tra quelle riferibili al verificarsi di eventi oggettivamente non evitabili.
Tenuto conto dell’entità dell’evento in particolare nelle Province di Ancona e Pesaro, i datori di lavoro che hanno sospeso o ridotto l’attività lavorativa nelle unità produttive collocate in tale ambito territoriale e che presentano le domande con causale “Incendi - crolli – alluvioni” non devono dare dimostrazione degli effetti che l’evento ha determinato sull’attività produttiva dell’azienda, dato lo stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2022. La relazione tecnica deve limitarsi a descrivere sinteticamente la tipologia delle attività lavorative svolte nelle unità produttive oggetto della domanda e a dichiarare l’avvenuta sospensione delle attività stesse.
Nella diversa situazione in cui i datori di lavoro colpiti dalla violenta perturbazione meteorologica non abbiano potuto riprendere l’attività lavorativa neanche al cessare di tali fenomeni, per il persistere dell’impraticabilità dei locali, la domanda di CIGO può essere presentata con la causale “Impraticabilità locali anche per ordine di Pubblica Autorità” (anche questa rientrante tra quelle riferibili al verificarsi degli eventi oggettivamente non evitabili).
In quest’ultimo caso, ai sensi dell’art. 8 comma 3 del DM 95442/2016, i datori di lavoro possono allegare, ove necessario, il verbale o le attestazioni delle Autorità competenti che accertino detta impraticabilità (il possesso di tali documenti può essere autocertificato dal datore di lavoro nella relazione tecnica allegata alla domanda). Anche in questo caso, la relazione tecnica può limitarsi a descrivere sinteticamente la tipologia delle attività lavorative svolte nelle unità produttive oggetto della domanda e a dichiarare l’avvenuta sospensione delle attività medesime in ragione dell’impraticabilità dei locali o del persistere della stessa.
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