Istanza di auto-liquidazione giudiziale anche con documentazione incompleta
Necessario accertare i presupposti soggettivi e oggettivi per l’accesso alla procedura
L’art. 14 del RD 267/42, vigente per le procedure aperte fino al 15 luglio 2022, dispone che l’imprenditore che chiede il proprio fallimento deve depositare presso il tribunale le scritture contabili e fiscali obbligatorie concernenti i tre esercizi precedenti ovvero l’intera esistenza dell’impresa, se questa ha avuto una minore durata. Deve inoltre depositare uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, l’elenco nominativo dei creditori e l’indicazione dei crediti, l’indicazione dei ricavi lordi per ciascuno degli ultimi tre esercizi, l’elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso, l’indicazione delle cose e del titolo da cui sorge il diritto.
In ordine alla completezza del corredo ...
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