Nella STP il potere decisionale deve restare ai soci professionisti
È consentito l’utilizzo dell’acronimo STP nella ragione o denominazione sociale
Con il Pronto Ordini n. 175/2022 il CNDCEC, in risposta all’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Roma, ha esaminato due quesiti in tema di STP riguardanti:
- da un lato, la denominazione sociale;
- dall’altro lato, la previsione di cui all’art. 10 comma 4 lett. b) della L. 183/2011, secondo cui “in ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci”.
Posto che, ai sensi dell’art. 10 comma 5 della L. 183/2011, la denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di società tra professionisti, l’Ordine di Roma si chiede se sia conforme alla legge usare
...Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41