Incerti i criteri dei compensi per i tre commissari liquidatori
Il vuoto normativo non esclude soluzioni più favorevoli della previgente disciplina
Nell’ambito della procedura di liquidazione coatta amministrativa, ex art. 198 comma 2 del RD 267/42, qualora “l’importanza dell’impresa lo consigli, possono essere nominati tre commissari liquidatori. In tal caso essi deliberano a maggioranza, e la rappresentanza è esercitata congiuntamente da due di essi”.
La medesima previsione normativa è riprodotta nell’art. 301 comma 2 del DLgs. 14/2019 e analogamente dispone, per l’amministrazione straordinaria, l’art. 15 del DLgs. 270/99.
In presenza di tre commissari sorge il problema dei criteri da adottare ai fini della quantificazione dei compensi.
Sul tema, il DM 26 agosto 2020 (emanato in applicazione dell’art. 14 comma 3 del DLgs. 112/2017) individua i criteri e le modalità di remunerazione ...
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