Sessanta giorni per l’accertamento con urgenza ex ante
Una volta consegnato o notificato il verbale di constatazione al contribuente, l’avviso di accertamento non può essere emesso prima del decorso di sessanta giorni, per consentire a questi di presentare eventuali memorie difensive (art. 12 comma 7 della L. 212/2000).
Solo se sussistono ragioni di particolare e motivata urgenza i sessanta giorni possono non essere rispettati.
Ieri la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29987, ha sancito che tali ragioni devono essere oggetto di “un giudizio prognostico ex ante, relazionato cioè ad elementi o fatti emergenti in epoca anteriore e non posteriore alla notificazione dell’avviso di accertamento, la cui sussistenza deve essere dimostrata dall’amministrazione finanziaria e vagliata dall’organo giudicante”.
Non rilevano, in altre parole, fatti successivi da cui può emergere la presenza o meno dell’urgenza.
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