Non imponibilità dei servizi di trasporto solo se il committente è qualificato
Il servizio di trasporto di merci importate, dal porto di sbarco a uno specifico terminal, può beneficiare della non imponibilità IVA ex art. 9 comma 1 n. 2) del DPR 633/72, se reso nei confronti del destinatario finale e se i corrispettivi dei beni, comprensivi di tale servizio, sono stati assoggettati a IVA all’atto dello sdoganamento.
È questa una delle conclusioni contenute nella risposta a interpello n. 514, pubblicata ieri dall’Agenzia delle Entrate.
La questione è relativa a una società (Alfa), operatore di “servizi terminalistici”, in possesso della qualifica di operatore economico autorizzato (A.E.O.). Incaricata da un cliente stabilito in Italia di trasportare le merci dal porto di sbarco a un terminal, non disponendo di mezzi propri, Alfa affidava l’esecuzione del servizio a terzi.
L’Amministrazione finanziaria ricorda che l’art. 9 comma 3 del DPR 633/72 prevede che la non imponibilità possa essere riconosciuta nel caso in cui le operazioni in esame siano rese a soggetti qualificati, fra i quali si annoverano, tra l’altro, l’importatore, il destinatario dei beni o “il prestatore dei servizi di cui al n. 4) dell’articolo 9, primo comma”.
Nel caso di specie l’operazione risulta non imponibile, posto che il trasporto è reso dalla società istante direttamente nei confronti del destinatario finale della merce, pur se per il tramite di un terzo. È inoltre presente l’ulteriore requisito richiesto dall’art. 9 comma 1 n. 2 del DPR 633/72, considerato che il relativo corrispettivo è incluso nella base imponibile ex art. 69 del DPR 633/72.
Anche il terzo, cui l’incarico è affidato, può beneficiare del regime di non imponibilità, in ragione del ruolo di A.E.O. assunto da Alfa, che provvede in qualità di rappresentante doganale diretto del destinatario della merce a espletare gli atti e le formalità doganali relative all’importazione della merce. Conformemente al disposto di cui all’art. 9 comma 3 del DPR 633/72, il servizio di trasporto è reso dal terzo fornitore nei confronti di un soggetto – Alfa – “che si qualifica prestatore dei servizi di cui al numero 4) del primo comma dell’art. 9, tra i quali sono compresi i servizi relativi alle operazioni doganali”.
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