Per le società non operative, le condizioni oggettive vanno verificate annualmente
Non configura condizione oggettiva idonea a evitare il blocco del credito IVA derivante dalla disciplina delle società di comodo (art. 30 comma 4 della L. 724/94) la generica considerazione che l’impossibilità di svolgere l’attività produttiva, per cause indipendenti dalla volontà imprenditoriale, sia stata confermata dall’accoglimento dell’istanza presentata per un periodo di imposta, nella specie il 2007, ove invece il credito afferisca le annualità dal 2004 al 2008.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza n. 30762 depositata ieri.
Nel caso di specie, a seguito di controllo automatizzato del modello IVA 2011, era stata emessa una cartella di pagamento per il 2010 con cui veniva recuperato un credito, scaturito dalle dichiarazioni IVA presentate negli anni tra il 2005 e il 2009 e afferente acquisti di beni ammortizzabili effettuati negli anni dal 2004 al 2008.
Come confermato dall’accoglimento dell’istanza di disapplicazione presentata per il solo periodo 2007 la società contribuente non era in grado di svolgere l’attività produttiva prevista per il suo oggetto sociale per cause dalla stessa indipendenti.
Ad avviso della Suprema Corte, tuttavia, la sussistenza delle condizioni oggettive che avessero reso impossibile il conseguimento dei ricavi minimi deve essere verificata con riferimento a tutte le annualità cui il credito afferisce, in quanto lo status di società non operativa non è permanente ma va accertato anno per anno.
A nulla rileva, inoltre, la circostanza che le dichiarazioni annualmente presentate non siano mai state rettificate dall’Amministrazione finanziaria con variazione del credito IVA.
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