La Cassazione conferma che i crediti di lavoro si prescrivono dalla cessazione del rapporto
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 30957, depositata ieri, 20 ottobre 2022, è tornata sulla questione della prescrizione dei crediti di lavoro in costanza di rapporto.
Si ricorda infatti che il tema è stato recentemente affrontato con la pronuncia n. 26246/2022 dello scorso settembre, con cui i giudici di legittimità hanno chiarito che i rapporti di lavoro privato, a seguito delle modifiche normative intervenute in materia di licenziamento sia in relazione all’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, come modificato dalla L. 92/2012, sia in riferimento al contratto a tutele crescenti di cui al DLgs. 23/2015, non sono più garantiti da un regime di stabilità. Quindi, per tutti i rapporti di lavoro privato instaurati successivamente all’entrata in vigore della L. 92/2012 la prescrizione non può che decorrere dalla data della loro cessazione (si veda “La prescrizione dei crediti di lavoro non decorre in costanza di rapporto” del 7 settembre 2022).
La sentenza n. 30957 in commento ribadisce l’appena richiamato orientamento, affermando nuovamente che la stabilità era garantita per i rapporti di lavoro cui si applicava la versione dell’art. 18 antecedente alle modifiche di cui alla L. 92/2012 ed attualmente è garantita solo nel settore pubblico, cosicché per gli altri rapporti di lavoro il termine di prescrizione dei diritti non prescritti al momento di entrata in vigore della L. 92/2012 decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, a norma del combinato disposto degli artt. 2948 n. 4 e 2935 c.c.
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