La dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici presuppone un’attività ingannatoria prodromica
Con la sentenza n. 39834, depositata ieri, la Corte di Cassazione si allinea a quell’orientamento giurisprudenziale secondo cui il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del DLgs. 74/2000) è caratterizzato da struttura bifasica e presuppone la compilazione e presentazione di una dichiarazione mendace, nonché la realizzazione di una attività ingannatoria prodromica.
Tale attività, tuttavia, ove posta in essere da altri, deve essere accompagnata dalla consapevolezza della fraudolenza da parte del soggetto tenuto alla presentazione della dichiarazione (cfr. Cass. n. 15500/2019).
I giudici di legittimità annullano qui la condanna in quanto non era stato accertato in concreto l’accordo criminoso tra emittente e utilizzatore di una fattura inserita all’interno del c.d. spesometro.
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