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Aliquota IVA ridotta per le zucche di Halloween solo se commestibili

/ REDAZIONE

Sabato, 22 ottobre 2022

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Nella risposta a interpello n. 523 pubblicata ieri, 21 ottobre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti circa l’aliquota IVA applicabile alle c.d. “zucche di Halloween” e, in generale, delle zucche ornamentali.

Nel caso di specie, la società istante vende all’ingrosso prodotti ortofrutticoli all’interno di un mercato agroalimentare, rappresentando la difficile classificazione botanica delle zucche nei documenti commerciali, quali il DDT e la fattura.
Tenuto conto del parere tecnico espresso dall’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, che ha classificato le zucche che la società generalmente commercializza alla voce doganale 070993 (ex 07.01), si è ritenuto che le cessioni delle stesse rientrino nell’ambito del n. 5) della Tabella A, Parte II, allegata al DPR 633/72 e, pertanto, scontino l’aliquota IVA del 4%, trattandosi di prodotti commestibili benché utilizzabili anche per scopi ornamentali.

Con riguardo, invece, alle altre zucche, non commestibili o addirittura tossiche, l’Agenzia delle Entrate ne ha escluso la riconducibilità al n. 20) della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72. Quest’ultima prevede l’aliquota IVA del 10% per le “parti di piante destinate ad ornamento” di cui al capitolo 6 della Nomenclatura Combinata; tale capitolo non comprende, infatti, le “sementi, la frutta, come pure alcuni tuberi e bulbi (...) che non possono essere differenziati da quelli utilizzati direttamente per l’alimentazione”. Si è ritenuto, pertanto, che a tali tipologie di zucche debba essere l’IVA in misura ordinaria.

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