Semplificato l’accesso all’assegno di integrazione salariale ai datori delle Marche colpiti da alluvione
Con il messaggio n. 3811 di ieri, l’INPS ha precisato che i contenuti e gli elementi di semplificazione illustrati nel messaggio n. 3498/2022 trovano applicazione anche con riferimento alle domande di assegno di integrazione salariale trasmesse dai datori di lavoro colpiti dall’alluvione verificatesi nella Regione Marche i giorni 15 e 16 di settembre e rientranti nel campo di applicazione del FIS o dei Fondi di solidarietà bilaterali ex art. 26 del DLgs. 148/2015.
In particolare, ricorda l’Istituto, per le istanze con causali riconducibili a eventi oggettivamente non evitabili (c.d. EONE):
- non rileva il requisito dell’anzianità minima di effettivo lavoro che i lavoratori devono possedere, presso l’unità produttiva interessata, alla data di presentazione della domanda di accesso all’assegno di integrazione salariale;
- le istanze devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento;
- i datori di lavoro non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale.
Inoltre, l’INPS conferma che l’informativa sindacale non è obbligatoriamente preventiva ed è sufficiente, anche dopo l’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, indicare alle RSA o RSU, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la durata del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e il numero dei lavoratori interessati.
Infine, laddove i datori di lavoro in trattazione non abbiano potuto riprendere l’attività lavorativa neanche al cessare di detti fenomeni, in ragione del persistere della situazione di impraticabilità dei locali, la domanda di accesso all’assegno di integrazione salariale può essere presentata con la causale “Impraticabilità dei locali anche per ordine di Pubblica Autorità”.
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