Composizione negoziata preclusa dall’insolvenza
Il Tribunale potrebbe non confermare le misure protettive patrimoniali se l’impresa è in dissesto
La composizione negoziata, introdotta dal DL 118/2021 conv. L. 147/2021 e confluita nel Titolo II del DLgs 14/2019 (Codice della crisi, c.d. CCII), ha come requisito oggettivo lo “squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rende probabile la crisi o l’insolvenza”, purché risulti “ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa”.
La lettera della norma individua come condizione di accesso la “probabilità” della sussistenza della crisi o dell’insolvenza, quindi, il requisito oggettivo del procedimento sembrerebbe una fase di “allerta”, anticipatoria della crisi, con sintomi di squilibrio non cronici, senza che crisi o insolvenza si siano (alternativamente) già verificate. In tal senso, sembra deporre anche la direttiva
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