La bancarotta è da reato societario se gli atti sono espressione del potere di amministrazione
La Cassazione, nella sentenza n. 40391/2022, ha precisato che, ai fini della configurabilità del reato di bancarotta impropria da reato societario ex art. 2634 c.c. (art. 223 comma 2 n. 1 del RD 267/42), è necessario che gli atti di frode ai creditori siano “espressione del potere di amministrazione” esercitato in una situazione di conflitto con l’interesse della società e con le finalità descritte dalla norma.
Deve, invece, ritenersi esistente il diverso reato di bancarotta impropria patrimoniale (art. 223 comma 1 del RD 267/42) quando siano realizzati atti di disposizione dei beni societari caratterizzati, secondo una valutazione ex ante, da “manifesta ed intrinseca fraudolenza”, in assenza di qualsiasi interesse per la società amministrata.
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