Divieto di produrre nuovi documenti nel giudizio di rinvio
Ciò salvo il caso in cui la sentenza sia annullata per violazione o falsa applicazione di legge
Dai contenuti dell’art. 394 c.p.c. (rubricato “procedimento in sede di rinvio”) emerge che il processo in sede di rinvio deve ritenersi un “processo chiuso”, destinato alla nuova statuizione del giudice, nel quale alle parti è, in linea generale, preclusa ogni possibilità di nuove eccezioni, nuove prove, nuova documentazione; ciò comporta una sorta di inalterabilità dei termini della controversia, come sviluppata nei precedenti gradi di giudizio e fissata dalla sentenza di cassazione in rapporto ai medesimi e ne discende pertanto che l’oggetto del giudizio di rinvio coincide con quello del giudizio d’appello che è stato definito dalla sentenza annullata, limitatamente alle questioni decise nei capi cassati e in quelli dipendenti.
In tale giudizio operano ...
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