Possibile rinunciare in via telematica ai periodi di permesso ex L. 104 già richiesti
Con il messaggio n. 4040 pubblicato ieri, l’INPS ha comunicato il rilascio della funzione “Rinuncia ai benefici” dello sportello telematico per la presentazione delle domande telematiche di permessi ex L. 104/1992, grazie alla quale sarà possibile procedere alla variazione di alcune condizioni dichiarate in una domanda presentata in precedenza.
In particolare, la nuova funzionalità consente agli utenti di comunicare all’Istituto di previdenza la volontà di rinunciare, in tutto o in parte, al periodo richiesto nella domanda originaria.
La rinuncia può riguardare le domande relative ai giorni di permesso mensile per assistere un familiare disabile (art. 33 comma 3 della L. 104/1992), ai giorni di permesso mensile e ore di permessi giornalieri a essi alternativi richiesti dal lavoratore per sé stesso (art. 33 comma 6 della L. 104/1992), nonché al prolungamento del congedo parentale (art. 33 del DLgs. 151/2001) e ai riposi orari a essi alternativi (art. 33 comma 2 della L. 104/1992 e art. 42 comma 1 del DLgs. 151/2001).
La comunicazione di variazione, raggiungibile sul portale INPS accedendo al servizio “Prestazioni a sostegno del reddito – Domande” e selezionando tra i servizi “Disabilità” – “Permessi Legge 104/1992”, la voce di menu “Comunicazione di variazione”, può essere effettuata solo con riferimento alle domande in corso di fruizione nel mese di presentazione della rinuncia. Pertanto, il periodo richiesto nella domanda originaria deve ricoprire, in tutto o in parte, il mese in cui si presenta la comunicazione di variazione, e quindi la data di rinuncia ai benefici dovrà ricadere nel mese di presentazione della comunicazione della variazione stessa.
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