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Dubbi sul raddoppio del contributo unificato in caso di improcedibilità del ricorso in Cassazione

/ REDAZIONE

Sabato, 12 novembre 2022

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Con la sentenza della Cassazione n. 33270 depositata ieri, i giudici di legittimità hanno rimesso la causa al Primo Presidente affinché valuti se assegnare alle Sezioni Unite la decisione relativa all’applicabilità del contributo unificato in misura doppia nel caso in cui il ricorso in Cassazione sia dichiarato improcedibile, in quanto il ricorrente dopo la notifica del ricorso non ha curato il deposito necessario per la costituzione in giudizio, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione.

Ai fini della decisione in esame rileva la disciplina dell’art. 13 comma 1-quater del DPR 115/2002, la quale stabilisce che quando l’impugnazione, principale o incidentale, è interamente respinta oppure è dichiarata inammissibile/improcedibile, il contributo unificato è raddoppiato.
Inoltre, a mente dell’art. 13 comma 1-bis del DPR 115/2002 “il contributo di cui al comma 1 è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione ed è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione”.
La rimessione alla decisione delle Sezioni Unite è motivata in considerazione dell’esistenza di opposti orientamenti giurisprudenziali sulla questione del raddoppio del contributo unificato.

Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, il raddoppio del contributo unificato si applica anche nel caso in cui il ricorso sia dichiarato inammissibile o improcedibile (tra le tante, Cass. 18 ottobre 2022 n. 30702), in considerazione del tenore letterale delle norme richiamate.

Esiste un altro orientamento, che i giudici di legittimità qualificano come “cospicuo ma nettamente minoritario”, che, sulla base di varie motivazioni, esclude il raddoppio del contributo unificato in caso di improcedibilità del ricorso. Ad esempio, la sentenza della Cassazione 17 marzo 2022 n. 8728 ha motivato l’esclusione del raddoppio del contributo unificato in considerazione del fatto che, in caso di mancata costituzione in giudizio, parte attrice non ha versato il primo contributo unificato, pertanto considera logicamente escluso il raddoppio del contributo unificato.

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