Esclusa da IVA la cessione del diritto di superficie del terreno agricolo
Il terreno può essere utilizzato per installare un impianto, in base ai piani urbanistici del Comune
La costituzione o la cessione del diritto di superficie di cui all’art. 952 c.c. su un terreno, per la realizzazione di un fabbricato piuttosto che di un impianto, è in linea generale riconducibile fra i diritti reali di godimento e, ai fini dell’IVA, si intende equiparata alla cessione di un bene, il cui trattamento dipende dalla natura del bene stesso.
Ai sensi dell’art. 2 comma 1 del DPR 633/72, infatti, costituiscono cessione di beni “gli atti che importano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere”.
Nel caso in cui il cedente sia un soggetto passivo d’imposta, si individuano le seguenti ipotesi (cfr. risposte a interpello Agenzia delle Entrate n. 699/2021 e n. 200/2020, e norma ...
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