Definizione delle violazioni formali con tutela del contribuente
Meglio sempre instaurare il contenzioso
L’art. 1 comma 166 ss. della L. 197/2022 ha introdotto una definizione delle violazioni formali molto simile, se non identica, a quella a suo tempo disciplinata dall’art. 9 del DL 119/2018.
Il contribuente può regolarizzare tutte le violazioni formali commesse in ciascun periodo di imposta pagando appena 200 euro, entro il 31 marzo 2023 oppure in due rate scadenti il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024 (codice tributo “TF44”, istituito dalla ris. Agenzia delle Entrate 14 febbraio 2023 n. 6).
Occorre, entro il 31 marzo 2024, anche rimuovere la violazione, quindi ad esempio riemettere la fattura, effettuare la comunicazione omessa oppure presentare la dichiarazione integrativa.
Rinviando alle casistiche indicate nelle circ. Agenzia delle Entrate 27 gennaio 2023 n. 2 e 15 maggio ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41