Acconto da rideterminare per i soggetti che fatturano gas ed energia elettrica
La determinazione direttoriale dell’Agenzia delle Dogane n. 517912/RU pubblicata ieri ha esplicitato le modalità secondo cui i soggetti che procedono alla fatturazione del gas naturale e dell’energia elettrica ai consumatori finali, possono richiedere la rideterminazione della rata d’acconto mensile.
Tale facoltà è concessa a condizione che si sia verificata una forte riduzione dell’ammontare delle vendite causata da una delle circostanze contemplate nell’art. 1 comma 2, della determinazione medesima. Deve altresì essere dimostrata dall’operatore economico la conseguente insorgenza di un grave squilibrio finanziario, attraverso la presentazione di una relazione aggiornata contenente informazioni sulle disponibilità liquide dell’azienda e sui dati contabili riferiti alla specifica attività esercitata, nonché un prospetto riepilogativo, sottoscritto dal legale rappresentante, con i dati mensili dei quantitativi di prodotto forniti da ciascun distributore.
L’istanza, sottoscritta dal rappresentante legale, deve essere presentata, tramite PEC, all’Agenzia delle Dogane territorialmente competente sulla base della sede legale del soggetto obbligato e, in caso di riduzione delle vendite in un diverso ambito territoriale, è necessario trasmetterla per conoscenza anche all’ufficio cui è riservata l’attività di accertamento del relativo debito d’imposta.
Sotto il profilo contenutistico, la richiesta di rideterminazione deve recare il codice identificativo della società, la descrizione della condizione che supporta la diversa rateizzazione, l’ambito o gli ambiti territoriali interessati e l’importo della rata ritenuto congruo.
Il provvedimento finale viene adottato entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di ricezione della domanda. In caso di accoglimento integrale, il soggetto obbligato dovrà procedere al versamento della rata rideterminata a partire dal primo pagamento utile successivo alla data di comunicazione del suddetto provvedimento, detraendo le somme versate in eccedenza; in caso di accoglimento parziale, invece, l’Ufficio darà congrua motivazione, definendo il nuovo importo della rata di acconto.
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