Niente esenzione IVA per le prestazioni di riesame della documentazione medica a fini assicurativi
Nella sentenza di ieri, 24 novembre 2022, relativa alla causa C-458/21, la Corte di Giustizia Ue afferma che l’esenzione IVA di cui all’art. 132 par. 1 lett. c) della direttiva 2006/112/Ce non si applica alle prestazioni della società assicurativa che, per il tramite di una società terza, verifica le informazioni mediche del soggetto assicurato sulla base della documentazione dallo stesso prodotta e provvede, se tale rischio è coperto dal contratto, a fornire cure sanitarie all’estero.
Nel caso in esame, la società ricorrente garantisce all’assicurato il trattamento medico all’estero per specifiche malattie gravi, avvalendosi della collaborazione di una società terza che, attraverso i suoi medici, procede al riesame della detta documentazione e gestisce le formalità amministrative (es. fissazione di appuntamenti, sistemazione alberghiera, viaggio, controllo di pagamenti e richieste di rimborso, ecc.).
Al riguardo, i giudici unionali ricordano che l’art. 132 par. 1 lett. c) della direttiva 2006/112/Ce da interpretarsi in termini restrittivi, prevede l’esenzione IVA delle “prestazioni mediche”, intendendosi tali quelle che hanno lo scopo di diagnosticare e curare malattie, ove “effettuate nell’esercizio delle professioni mediche e paramediche quali sono definite dallo Stato membro interessato” (cfr. sentenza del 5 marzo 2020 causa C-48/19).
D’altro canto, si rileva che quando una prestazione consiste nell’eseguire una perizia medica, nonostante richieda le competenze mediche del prestatore, il suo scopo principale è quello di “soddisfare una condizione legale o contrattuale prevista nel processo decisionale altrui” (cfr. sentenze del 20 novembre 2003 cause C-212/01 e C-307/01).
Nel caso specifico, considerando che le prestazioni in esame hanno implicazioni terapeutiche soltanto indirette, rimanendo la perizia la finalità principale, la Corte di Giustizia conclude per l’inapplicabilità alle medesime dell’esenzione IVA.
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