Inammissibile l’impugnazione per la revoca del concordato se il debitore è fallito
Esclusa la cancellazione dell’insolvenza con il concordato
La sopravvenuta dichiarazione del fallimento comporta l’inammissibilità delle impugnazioni autonomamente proponibili contro il diniego di omologazione del concordato preventivo e comunque l’improcedibilità del separato giudizio di omologazione pendente.
L’eventuale giudizio di reclamo, ex art. 18 del RD 267/42, assorbe l’intera controversia relativa alla crisi dell’impresa, mentre il giudicato sul fallimento preclude in ogni caso il concordato (Cass. SS.UU. 10 aprile 2017 n. 9146 e Cass. 12 giugno 2020 n. 11354).
A sostegno del principio, la giurisprudenza ha chiarito come non sia possibile:
- l’omologazione di un concordato ormai precluso dal sopravvenuto fallimento;
- sospendere il giudizio d’impugnazione della sentenza di fallimento in attesa della ...