Autoriciclaggio dell’azienda distratta con il dubbio dell’entità del profitto
La Cassazione n. 44733/2022 ha stabilito che integra il reato di autoriciclaggio – sub specie di impiego in attività economiche ovvero finanziarie dell’utilità di provenienza illecita – l’esercizio di un’attività imprenditoriale attraverso un’azienda oggetto di bancarotta fraudolenta per distrazione (cfr. Cass. n. 37503/2019). Non può quindi ritenersi, “di per sé”, errata la determinazione dell’entità del profitto del reato di autoriciclaggio, suscettibile di sequestro e confisca, anche per equivalente, in relazione al valore dell’azienda stessa.
Peraltro, nella citata sentenza n. 37503/2019, la Cassazione, in un caso analogo, ha ritenuto di procedere all’individuazione dello specifico profitto del reato di autoriciclaggio in quanto conseguito dall’attività di gestione, senza sovrapporlo al valore dell’azienda.
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