Sostituzione del destinatario del «call-off stock» con obblighi INTRA
La risposta a interpello n. 574 dell’Agenzia delle Entrate, pubblicata ieri, esamina il trattamento IVA del “call-off stock” nell’ipotesi in cui il soggetto originariamente designato quale destinatario della merce sia sostituito da un diverso soggetto.
Tale possibilità è prevista sia dal legislatore unionale (art. 17-bis, par. 5, della direttiva 2006/112/Ce) sia dal legislatore interno (artt. 38-ter comma 5 del DL 331/93 e 41-bis comma 5 del DL 331/93).
È ammesso infatti continuare ad avvalersi del regime di “call-off stock” se, entro dodici mesi dall’arrivo dei beni nel territorio dell’altro Stato membro, il destinatario della cessione è sostituito da un altro soggetto passivo “purché, al momento della sostituzione, siano soddisfatte tutte le condizioni previste (...) e il soggetto passivo che ha spedito o trasportato i beni indichi la sostituzione nel registro”.
Al fine di prevenire frodi e/o abusi, il legislatore richiede che la sostituzione del destinatario: rispetti i requisiti soggettivi richiesti; avvenga entro un lasso temporale predefinito; sia tempestivamente annotata nel registro relativo alle movimentazioni dei beni in regime di “call-off stock”.
Per garantire trasparenza e certezza all’operazione, le Note esplicative redatte dai servizi della Commissione europea nel dicembre 2019 rilevano la necessità che la sostituzione dell’originario destinatario con un nuovo soggetto passivo si verifichi prima del prelievo della merce da parte di quest’ultimo (e, cioè, prima che il fornitore ceda i beni al soggetto passivo intervenuto in sostituzione del precedente).
Le Note esplicative precisano, altresì, che non deve esservi soluzione di continuità tra la cessazione dell’accordo di call-off stock concluso con l’originario destinatario e la stipulazione di un analogo accordo con il nuovo.
Inoltre, ai fini degli elenchi riepilogativi INTRASTAT, si evidenzia che “per le sostituzioni, ogni numero di identificazione IVA di un nuovo acquirente destinatario deve essere incluso nell’elenco riepilogativo, anche se nel corso dello stesso periodo di dichiarazione sono state effettuate più sostituzioni consecutive”. Affinché ciascuna delle sostituzioni successive sia trattata come tale, nell’elenco riepilogativo del periodo in cui sono avvenute le sostituzioni successive deve essere fatto riferimento al numero di identificazione IVA di ciascuno dei nuovi acquirenti destinatari.
Devono, quindi, essere indicati sia il numero di identificazione IVA del precedente acquirente destinatario, sia il numero di identificazione IVA del nuovo acquirente destinatario.
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