PAT INAIL da valorizzare nella procedura di lavoro agile, anche per le Amministrazioni statali
Con un avviso pubblicato ieri sul proprio sito, il Ministero del Lavoro torna su alcuni aspetti operativi riguardanti le comunicazioni di lavoro agile ex art. 23 comma 1 della L. 81/2017, chiarendo che anche le Amministrazioni statali (per le quali l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è gestita con la forma della Gestione per conto dello Stato), nonché gli altri soggetti tenuti all’assicurazione obbligatoria, ma con forme speciali non gestite direttamente dall’INAIL o da altri Enti, sono tenuti a valorizzare i campi “PAT INAIL” e “Voce di tariffa INAIL”.
Si ricorda che con il DM 149/2022 è stato adottato il modello concernente le informazioni relative all’accordo di lavoro agile e sono state fornite le istruzioni circa le modalità telematiche di trasmissione dello stesso. Tale modello è composto da 5 sezioni: “Datore di lavoro”; “Lavoratore”; “Rapporto di lavoro”; “Accordo di Lavoro agile”, dove devono essere inseriti sia la data di sottoscrizione sia il periodo di validità dell’accordo; “Dati d’invio” (si veda “Proroga al 1° gennaio per le comunicazioni di lavoro agile” del 25 novembre 2022).
Per i soggetti richiamati, nella sezione “Rapporto di lavoro”, nella quale vengono comunicati i dati relativi alla tipologia e alla durata del contratto di lavoro, il campo “PAT INAIL” può essere valorizzato con i seguenti codici:
- 99992000 Ministeri
- 99990000 Ditta Estera
- 99990001 Studi Professionali/Altro.
Le ditte di nuova costituzione ancora prive di PAT potranno inserire eccezionalmente il codice “00000000” indicante “in attesa di codice Pat”; alle stesse è inoltre già consentito l’inserimento in procedura del codice “0000” nel campo “Voce di tariffa”. I datori di lavoro che assolvono all’obbligo assicurativo con un soggetto diverso da INAIL (ad esempio, INPGI o ENPAIA) devono inserire i valori “000000000” e “0000” rispettivamente nei campi “PAT INAIL” e “Voce di tariffa INAIL”.
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41