Per la Consulta l’obbligo vaccinale dei sanitari non è irragionevole
L’ufficio stampa della Corte Costituzionale, in attesa della pubblicazione della relativa sentenza, ha diffuso nella serata di ieri un comunicato in merito all’esame delle questioni di legittimità costituzionale sull’obbligo vaccinale contro il COVID-19 posto in capo ai lavoratori del settore sanitario dall’art. 4 del DL 44/2021, conv. L. 76/2021.
Si ricorda che tale obbligo, la cui scadenza, fissata al 31 dicembre di quest’anno, è stata anticipata dall’art. 7 del DL 162/2022 al 1° novembre 2022, facendo cessare l’obbligo (si veda “Rientro in servizio anticipato per gli operatori sanitari non vaccinati” del 9 novembre 2022), era stato esteso dall’art. 4-bis dello stesso decreto a tutti i soggetti, anche esterni, che svolgessero, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all’art. 1-bis del DL 44/2021 (quindi strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice), incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità.
Nell’imporre tale obbligo il Governo aveva previsto, quale conseguenza del relativo inadempimento, la sospensione dal servizio e dalla retribuzione.
La Consulta ha ritenuto inammissibile, per ragioni processuali, la questione relativa all’impossibilità di svolgere l’attività lavorativa, quando non implichi contatti interpersonali, da parte dei lavoratori del settore sanitario non vaccinati, ritenendo invece non irragionevoli né sproporzionate le scelte adottate dal legislatore durante l’emergenza da COVID-19 attraverso l’imposizione dell’obbligo vaccinale in capo al personale sanitario, così come non fondate le questioni proposte con riferimento alla previsione che esclude, in caso di sospensione del lavoratore non vaccinato, la corresponsione di un assegno a carico del datore di lavoro in riferimento al personale sanitario e a quello scolastico.
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