Valide le policy di transfer princing elaborate dai singoli Stati membri
Non configura aiuto di Stato selettivo il vantaggio ottenuto in conformità alla prassi locale
La Corte di Giustizia dell’Unione europea, ribaltando le conclusioni della corte di prima istanza (T-759/15), ha messo fine con la sentenza C-885/19 al caso relativo al presunto aiuto di Stato di cui avrebbe beneficiato il gruppo FIAT in forza di un ruling concluso con le autorità lussemburghesi sul transfer pricing nel 2012.
In tale periodo di imposta, infatti, le autorità fiscali lussemburghesi rilasciavano un ruling relativo alle attività di finanziamento interne al gruppo FIAT, confermando che la policy di transfer pricing da questo adottata fosse conforme alla normativa lussemburghese, così come interpretata anche da una circolare emessa delle stesse autorità locali.
Nell’ambito di una più ampia attività sulla tematica degli aiuti di Stato, la Commissione europea aveva avuto ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41