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Escluso da IVA il risarcimento del danno per inadempimento contrattuale

/ REDAZIONE

Venerdì, 16 dicembre 2022

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Le somme non collegate ad alcuna cessione di beni o prestazione di servizi, che assolvono unicamente una funzione risarcitoria, sono escluse da IVA ai sensi dell’art. 15 comma 1 n. 1 del DPR 633/72, in carenza del presupposto oggettivo. Questo in sintesi il principio contenuto nella risposta a interpello n. 588, pubblicata ieri dall’Agenzia delle Entrate.

La questione riguardava tre società, che avevano stipulato un “Accordo Trilatero”, in forza del quale una (Delta) si impegnava, tra l’altro, a distribuire le polizze assicurative emesse dalla seconda (Alfa), con l’intermediazione della terza (Beta).
Delta, a seguito dell’incorporazione in altra società, non era più in grado di dare esecuzione ai patti contrattuali. I tre soggetti decidevano pertanto di avviare un confronto all’esito del quale veniva stabilita una somma che Delta avrebbe dovuto corrispondere a Beta e ad Alfa a titolo di risarcimento del danno subito.

Per stabilire il trattamento ai fini IVA da attribuire alla suddetta somma, in aderenza ai principi della Corte di Giustizia Ue, occorre verificare se la stessa possa costituire il corrispettivo di una prestazione individuabile (causa C-277/05 e causa C-270/09). In assenza di correlazione tra l’elargizione di denaro e la realizzazione di una operazione, verrebbe, infatti, a mancare il presupposto oggettivo di applicazione dell’imposta.

L’Agenzia delle Entrate ricorda che l’esistenza di un “risarcimento in senso proprio, dovuto a ritardi o inadempimento di obblighi contrattuali” costituisce il presupposto per l’applicazione dell’art. 15 comma 1 n. 1 del DPR 633/72. Nel caso di specie, la somma di denaro non era causalmente collegata ad alcuna operazione e pertanto, avendo esclusivamente natura risarcitoria, era da ritenersi esclusa dal campo di applicazione dell’imposta ai sensi della norma citata.

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