Trattamento IVA differenziato per gli importi erogati dall’impresa maggiore di trasporto
Con la risposta a interpello n. 590 pubblicata ieri, 15 dicembre 2022, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito al trattamento IVA da riservare all’addebito o accredito degli importi da una società, in qualità di “impresa maggiore di trasporto”, alle imprese di trasporto “interconnesse” alla relativa rete.
Nella fattispecie, la predetta società gestisce in modo accentrato l’erogazione ovvero l’incasso delle somme destinate ad assicurare ai trasportatori interconnessi un gettito coerente con l’effettiva consistenza delle infrastrutture gestite e, dunque, la corretta perequazione dei ricavi tariffari. A tale scopo, sono previsti meccanismi diversi a seconda che la perequazione, ed il conseguente riparto dei ricavi, riguardi i corrispettivi di “Rete Regionale” o di “Rete Nazionale”.
Con riferimento al primo sistema, l’Agenzia sottolinea che le somme vengono “erogate e riscosse nell’ambito di un sistema di natura «perequativa» gestito dalla Cassa”, nell’ambito del quale la società assume un ruolo “passante”, senza che sia riscontrabile un rapporto sinallagmatico con gli interconnessi. Valgono, pertanto, le conclusioni già raggiunte nella risposta a interpello 2 marzo 2021 n. 134, secondo cui i ricavi scambiati dalla stessa società con le imprese di trasporto interconnesse configurano una semplice dazione di denaro fuori campo IVA ex art. 2 comma 3 lett. a) del DPR 633/72.
Quanto al sistema di perequazione dei ricavi da “Rete Nazionale”, si rileva invece come esso risulti finalizzato a trasferire all’interconnesso “l’effettiva quota di ricavi a contropartita del servizio di trasporto erogato sulla propria porzione di rete nazionale”. In tale contesto, si è ritenuto che il trasferimento degli importi dovuti a titolo di “ripartizione” dei ricavi tariffari sia imponibile IVA ai sensi dell’art. 3 del DPR 633/72, in ragione dell’esistenza di un nesso diretto tra il “servizio prestato e il corrispettivo conseguito”.
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