Sconta l’IVA il differenziale per il riequilibrio economico nell’appalto
È rilevante ai fini IVA il differenziale che una società deve versare a un’altra per il riequilibrio economico delle prestazioni rese in esecuzione di una gara d’appalto. Si tratta del principale chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 587 pubblicata ieri, 15 dicembre 2022.
Il caso esaminato riguarda due società che hanno partecipato insieme a una gara d’appalto tramite un raggruppamento temporaneo di impresa. Tali soggetti hanno stipulato fra loro un accordo riequilibrativo, poiché l’impostazione di gara prevedeva la presentazione di un’offerta a ribasso unico sull’importo dei lavori in appalto e non un’offerta a prezzi unitari.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che il differenziale liquidato da una società all’altra in forza del citato accordo deve essere assoggettato a IVA ai sensi degli artt. 3 comma 1 e 13 comma 1 del DPR 633/72. Le somme di denaro assumono natura di integrazione del corrispettivo stabilito per l’esecuzione dell’appalto e, dunque, risultano rilevanti ai fini IVA, con applicazione dell’aliquota già prevista per l’originario contratto di appalto.
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