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L’obbligo di reintestazione nel patto fiduciario può essere provato anche con presunzioni

/ REDAZIONE

Venerdì, 16 dicembre 2022

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Il Tribunale di Venezia, nella sentenza n. 1700/2021, ha ricordato come il patto fiduciario con il quale il soggetto cessionario di quote sociali convenga con il cedente, fra l’altro, l’impegno a reintestare le quote a favore del fiduciante, realizzi una interposizione reale di persona per effetto della quale l’interposto acquista (diversamente dal caso d’interposizione fittizia o simulata) la titolarità delle quote, pur essendo, in virtù di un rapporto interno con l’interponente, tenuto:
- a osservare un certo comportamento convenuto in precedenza con il fiduciante;
- a ritrasferirgliele a una scadenza concordata, ovvero al verificarsi di una situazione che determini il venir meno del rapporto fiduciario (cfr. Cass. n. 17785/2015).

Tale patto fiduciario, di conseguenza, non produce effetti né nei confronti dei soci, né nei confronti della società (cfr. Cass. n. 22903/2019); società che, nella causa tesa a ottenere la reintestazione delle quote, non ha legittimazione passiva, ma può essere evocata al fine di renderle opponibile la sentenza.

Si precisa, inoltre, che: la prova dell’impegno alla reintestazione può essere raggiunta anche in via presuntiva; a fronte della sentenza con la quale, ai sensi dell’art. 2932 c.c., si dà corso alla retrocessione delle quote, non è previsto alcun obbligo per il giudice di dare ordini relativi all’iscrizione al Registro delle imprese.

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