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Sull’omesso versamento delle ritenute la Cassazione segue la Consulta

/ REDAZIONE

Sabato, 17 dicembre 2022

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La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 175/2022, aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione che sanziona l’omesso versamento delle ritenute nella parte si fa riferimento alle ritenute “dovute sulla base della stessa dichiarazione” (art. 10-bis del DLgs. 74/2000 così come modificato dal DLgs. 158/2015).

La pronuncia n. 47687, depositata ieri dalla Corte di Cassazione, riprende le motivazioni della Consulta in un caso in cui ad un contribuente era stato contestato, successivamente alla modifica della norma incriminatrice fatta oggetto della parziale declaratoria d’illegittimità costituzionale, di aver omesso di versare, nei termini previsti per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d’imposta, ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione relative ad emolumenti erogati nell’anno d’imposta 2018.

I giudici di legittimità evidenziano come la condotta imputata sia riconducibile all’ambito di operatività che la fattispecie incriminatrice aveva prima della parziale declaratoria d’illegittimità costituzionale ed è stata formulata in relazione alla lettera della disposizione penale oggi caducata con effetto “ex tunc”, vale a dire per un fatto non più previsto dalla legge come reato.

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