Aumenta l’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti contributivi
Con la circ. n. 133/2022, pubblicata ieri, l’INPS ha dato notizia dell’innalzamento – operato dalla Banca centrale europea – di 50 punti base del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema che, a decorrere dal 21 dicembre 2022, è pari al 2,50%.
La decisione, ricorda l’INPS, incide sia sull’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili, che risulta pari al tasso dell’8,50% annuo, sia sull’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, che andrà calcolato sempre al tasso dell’8,50% annuo. Non subiscono modifiche, invece, i piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore.
Tale variazione del tasso di interesse impatta anche sulla misura delle sanzioni civili di cui all’art. 116 comma 8, lett. a) e b) e comma 10 della L. 388/2000.
Sul punto, l’Istituto precisa che in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, di cui all’art. 116 comma 8 lett. a) della L. 388/2000, la sanzione civile è pari all’8% in ragione d’anno (tasso del 2,50% maggiorato di 5,5 punti).
La misura dell’8% annuo trova applicazione anche con riferimento all’ipotesi di cui alla lett. b) secondo periodo del citato art. 116 comma 8.
Con riferimento all’ipotesi disciplinata dal comma 10 dell’art. 116, ossia il mancato o ritardato pagamento di contributi derivante da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi, la sanzione civile sarà dovuta nella stessa misura dell’8% annuo.
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