Operazioni inesistenti in reverse charge sanzionate solo in caso di frode consapevole
Sanzione del 90% insieme al disconoscimento della detrazione
Un emendamento del Governo al disegno di legge di bilancio 2023 introduce un periodo al termine dell’art. 6 comma 9-bis.3 del DLgs. 471/97, facendo finalmente chiarezza sui risvolti sanzionatori delle operazioni inesistenti in reverse charge.
Attualmente, l’art. 6 comma 9-bis.3 del DLgs. 471/97 prevede che: “se il cessionario o committente applica l’inversione contabile per operazioni esenti, non imponibili o comunque non soggette a imposta, in sede di accertamento devono essere espunti sia il debito computato da tale soggetto nelle liquidazioni dell’imposta che la detrazione operata nelle liquidazioni anzidette, fermo restando il diritto del medesimo soggetto a recuperare l’imposta eventualmente non detratta ai sensi dell’articolo 26, terzo comma, del
...Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41