Non sempre c’è automatismo tra istanza di adesione e sospensione del ricorso
La giurisprudenza indica alcune deroghe alla perentorietà dei termini di impugnazione
La notifica della domanda di adesione causa, come principale effetto, la sospensione per un periodo di 90 giorni del termine per il ricorso di cui all’art. 21 del DLgs. 546/92 e della riscossione delle somme. In pratica, in questi casi il contribuente ha a disposizione un totale 150 giorni per ricorrere.
Secondo la giurisprudenza l’automatismo fra la presentazione dell’istanza di adesione ex art. 6 comma 2 del DLgs. 218/97 e l’effetto sospensivo del ricorso soffre di alcune eccezioni.
Illustrando prima i casi in cui la sospensione opera in ogni caso, è possibile richiamare le ipotesi in cui le parti non abbiano formalizzato l’accordo prima della scadenza dei 90 giorni.
Secondo diverse pronunce, la sospensione del termine in questo caso non viene meno in caso di mancato
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