Nomina di enti come amministratori di associazioni e fondazioni
Nello Studio n. 9/2022, approvato dalla Commissione Terzo settore lo scorso 27 ottobre, il Consiglio nazionale del notariato si esprime favorevolmente rispetto alla possibilità di nominare un ente come amministratore di associazioni e di fondazioni di partecipazione, estendendo l’orientamento andato maturando in materia societaria.
Tale considerazione vale anche per gli enti in possesso della qualifica di ente del Terzo settore (ETS). Per essi, tuttavia, la maggioranza degli amministratori deve comunque essere scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati (art. 26 comma 2 del DLgs. 117/2017). Il limite della maggioranza di amministratori persone fisiche non si estende anche alle fondazioni di partecipazione ETS atteso che la previsione non è richiamata dal successivo comma 8 del citato art. 26, che disciplina l’organo di amministrazione delle fondazioni.
La nomina di amministratori enti non è, invece, possibile qualora l’associazione rivesta la qualifica di organizzazione di volontariato (ODV), atteso che l’art. 34 comma 1 del DLgs. 117/2017 richiede che tutti gli amministratori siano scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.
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