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Il riscontro sull’annullamento del credito ceduto guida l’invio di nuove comunicazioni di opzione

/ REDAZIONE

Giovedì, 29 dicembre 2022

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Così come chiarito dall’Agenzia delle Entrate (circ. n. 33/2022), ai fini dell’annullamento dell’accettazione di un credito derivante da una comunicazione di opzione ex art. 121 del DL 34/2020 non corretta, le parti coinvolte risultano tenute all’invio di un’apposita istanza da trasmettere all’indirizzo di posta elettronica certificata annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it.

In proposito, con la FAQ del 27 dicembre 2022, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito come sia opportuno inviare la nuova (e corretta) comunicazione solo dopo aver ricevuto l’apposito riscontro, da parte dell’Agenzia delle Entrate, circa l’annullamento dell’accettazione dei crediti derivanti dalla comunicazione errata. Così facendo risulterà possibile evitare la sovrapposizione di due opzioni aventi a oggetto il medesimo credito (circostanza che potrebbe determinare la sospensione degli effetti della nuova comunicazione corretta, ai sensi dell’art. 122-bis del DL 34/2020).

Con la medesima FAQ sono state, altresì, fornite precisazioni su cosa debba essere indicato nell’oggetto del messaggio da inviare alla citata casella PEC (ossia “Richiesta annullamento accettazione cessione credito Comunicazione prot. ...”, da completare con il numero di protocollo della comunicazione errata comprensivo del relativo progressivo, o – in caso di errore formale - “Segnalazione errore formale Comunicazione prot. ...”, da completare sempre con il numero di protocollo della comunicazione e il relativo progressivo).

Infine è stato ribadito che la nuova (e corretta) comunicazione potrà, in ogni caso, essere inviata, in base all’anno di sostenimento della spesa a cui si riferisce la detrazione “edilizia”, entro i termini ordinari previsti (cfr. provv. Agenzia delle Entrate 3 febbraio 2022 n. 35873 e successive modificazioni), eventualmente avvalendosi dell’istituto della remissione in bonis di cui all’art. 2 comma 1 del DL 16/2012 (circ. n. 33/2022).

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